La Prefettura di Isernia rende note le fasi della procedura che porteranno alle consultazioni del 29 marzo


ISERNIA. Avrà inizio venerdì 28 febbraio la campagna elettorale in vista del referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto per il prossimo 29 marzo.

La Prefettura di Isernia hanno reso note le regole che dovranno essere rispettate. “Nel periodo di campagna elettorale, di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi”.

Dalla data di indizione del referendum, per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI. Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, e quindi a partire da sabato 14 marzo 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA. Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 28 a domenica 29 marzo 2020, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI. L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione. 

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

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