L’analisi dopo la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4


di Giuseppe Castelli

Si parla sempre più spesso, soprattutto negli ultimi tempi, di “riscatto della laurea ai fini pensionistici”. Ma come funziona e cosa cambierà? Il decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, per il triennio 2019-2021, ha introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione, definendo altresì una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari. 

È bene chiarire cosa si intende per contributi da riscatto: essi sono quei contributi il cui accredito dà la possibilità, concessa al lavoratore o al pensionato, di coprire i periodi privi di contribuzione. 

I periodi possono essere scoperti da contribuzione per diversi motivi tra cui quello oggetto delle recenti modifiche, ovvero il riscatto del corso di laurea, a patto che il soggetto interessato ad avvalersi di questa opportunità abbia effettivamente conseguito il titolo di studio che può essere così valorizzato ai fini pensionistici.
Tra le novità intervenute a partire dal 2019 vi è l’introduzione di un metodo “agevolato” di riscatto al ricorrere di determinate condizioni. I principali requisiti prevedono che il richiedente sia privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolare di pensione; la misura massima di tali periodi è di cinque anni anche non continuativi. Il richiedente deve essere altresì iscritto all’assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata) e vengono considerati gli anni di corso dal 1996, periodo di competenza del metodo contributivo (riscatto agevolato anche per chi ha più di 45 anni è stato inserito nella legge di conversione). In virtù di quanto appena citato, quindi, chi vuole riscattare un periodo anteriore al 1996 che sia, nella propria posizione assicurativa, di competenza del metodo di calcolo retributivo, non potrà riscattare con il nuovo metodo. 

Cosa è possibile riscattare?
I titoli “riscattabili” (si ricorda che si possono riscattare anche singoli periodi) sono i seguenti: diploma universitario, laurea triennale, quadriennale o a ciclo unico, diploma di specializzazione post-laurea, e, in caso di versamento di contributi alla gestione separata Inps, il dottorato di ricerca.

Metodo agevolato di riscatto
Il metodo in esame acquisisce importanza ed attenzione in virtù dell’onere in capo a chi se ne avvale rispetto al metodo tradizionale; il costo del riscatto agevolato è, infatti, calcolato con le modalità oggi previste per quello laurea per gli inoccupati. In particolare, secondo quanto previsto dall’Inps, “in questa ipotesi, l’onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Per il 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.878 euro. A questo importo va applicata l’aliquota del 33%. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.239,74 euro”. 

Che sperimentazione pratica avrà effettivamente il riscatto agevolato della laurea ai fini pensionistici?
Restiamo in attesa dei primi dati.

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