Si tratta, in poche parole, di un contratto di lavoro subordinato che prevede un periodo iniziale di formazione


Il contratto di apprendistato è disciplinato dall’art. 41 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 come contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui scopo è quello di formare e assumere giovani lavoratori. Si tratta, in poche parole, di un contratto di lavoro subordinato che prevede un periodo iniziale di formazione, spirato il quale, il rapporto di lavoro prosegue direttamente con il contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva la possibilità delle parti di recedere dal rapporto. Il tratto caratterizzante del contratto in esame è che il datore di lavoro è tenuto dall’obbligo di formare il lavoratore al fine di erogargli (oltre allo stipendio) un’adeguata formazione professionale.

I vari tipi di apprendistato

Nel nostro ordinamento giuridico esistono ben tre forme di apprendistato

  • L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di istruzione secondaria superiore e di specializzazione tecnica superiore: lo scopo è quello di consentire a chi è impegnato in percorsi di formazione nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione, di integrare allo studio un’esperienza pratica nel mondo del lavoro;
  • Apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere): lo scopo è quello di far apprendere un determinato lavoro o un mestiere. In tal caso, all’interno del contratto di apprendistato, devono essere indicati il profilo formativo nonché la qualifica prevista al termine del percorso di formazione;
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: il fine di questo apprendistato è quello di permettere il conseguimento di un determinato titolo. Può rappresentare un’opzione per il conseguimento del diploma o comunque di una certificazione tecnica e può agevolare l’ingresso del lavoratore nelle aree di ricerca a livello aziendale.

Qual è l’età massima per accedere all’apprendistato?

Per poter dare una risposta esatta al quesito è necessario far riferimento alla tipologia di contratto. Per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è necessario avere un’età ricompresa tra i quindici e i venticinque anni. Per il contratto di apprendistato professionalizzante, invece, è necessario avere un’età che va dai diciotto fino ai ventinove anni. Il contratto di apprendistato per l’alta formazione e la ricerca, infine, può essere stipulato nei confronti di soggetti che abbiano un’età compresa tra i diciotto e i ventinove anni e che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore.

Quanto dura un contratto di apprendistato?

Generalmente la durata minima del contratto di apprendistato non è inferiore a sei mesi. Per quanto concerne la durata massima dell’apprendistato, invece, dipende dal tipo di contratto sottoscritto. Ad esempio, in caso di contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il contratto non può durare più di tre anni e può essere prorogato al massimo per un altro anno. In caso di contratto di apprendistato professionalizzante, invece, non può essere superiore a tre anni. Infine, la durata del contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca varia a seconda del titolo di studio conseguito.