Riformulata la sentenza del Tar: per i giudici non può essere fissato budget per i pazienti di fuori regione e per le prestazioni salvavita


CAMPOBASSO. Le prestazione extraregionali non possono essere sottoposte a budget. E anche per le prestazioni regionali ad alta complessità (che eroga in Gemelli in via esclusiva) non è possibile porre un limite. Dunque tutte le attività di fascia A, che rappresentano il 90% di quelle erogate da Gemelli e Neuromed, non possono essere sottoposte a budget. Accogliendo i ricorsi delle due strutture sanitarie (assistite dall’avvocato Salvatore Di Pardo) il Consiglio di Stato – riformulando la sentenza del Tar – ha stabilito un principio che vale anche per gli anni successivi.

“In merito alle prestazioni salvavita e della rete di emergenza, tra cui rientrano quelle di radioterapia – si legge tra l’altro nella sentenza al ricorso del Gemelli – l’appellante ha fornito idonei elementi probatori a dimostrazione della illegittimità della previsione recata dai DCA impugnati: l’appellante ha chiarito, in merito alle prestazioni di emergenza fornite in seguito a ricoveri richiesti dalle strutture di emergenza/urgenza degli ospedali pubblici, che si tratta di prestazioni complesse (ad esempio, nel settore cardiochirurgico) che necessitano dell’assistenza immediata del paziente, e che richiedono il ricovero presso un nosocomio dotato della necessaria attrezzatura per effettuare la terapia salvavita; ritiene dunque il Collegio che non possano valere, in questa particolare ipotesi, i principi già espressi nella propria giurisprudenza in merito alle prestazioni di pronto soccorso ‘ordinario’, che possono essere fornite da qualunque altra struttura pubblica Per tale ragione il Collegio ritiene di dover assumere una decisione difforme – su questo singolo punto – rispetto alla sentenza n. 4371/22”.

E ancora. Per i giudici il Gemelli costituisce un centro di eccellenza “presso cui afferiscono i pazienti affetti da tali patologie, sicché il precedente regime relativo al contratto 2015-2018 risulta giustificato, e la scelta, in senso difforme, assunta con i DCA impugnati, non risulta supportata da adeguata motivazione. Ciò vale anche per quanto concerne la radioterapia: anche in questo caso la decisione di sottoporre tale terapia salvavita ad un budget di spesa ridotto non è suffragata da un’adeguata istruttoria e da un’idonea motivazione”.

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – si legge infine nella sentenza – per l’effetto, in riforma della sentenza appellata n. 458/2021, accoglie il ricorso di primo grado”.