Categories: MEDIA E TECNOLOGIA

Le sezioni unite della Cassazione si pronunceranno sul diritto all’oblio

Alla ricerca di un punto di equilibrio tra diritto all’oblio e diritto d’informazione non è semplice: è la prima volta che accade


di Pamela La Farciola

MEDIA&TECNOLOGIA. Trovare un punto di equilibrio tra diritto all’oblio e diritto d’informazione non è semplice, si sono scritte pagine e pagine senza riuscire a trovare un bilanciamento adeguato. E ora la palla passa alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite che, a seguito dell’ordinanza n. 28084 depositata qualche giorno fa che ne ha sollecitato l’intervento, si prepara ad enunciare il principio di diritto in materia.

In discussione un caso classico che riguarda la pubblicazione ad anni di distanza, nel 2009, di un articolo su un caso di omicidio in ambito familiare verificatosi nel 1982. Il colpevole aveva nel frattempo scontato i 12 anni di reclusione cui era stato condannato e, di fronte alla pubblicazione dell’articolo, aveva lamentato danni sia psicologici sia patrimoniali.

La Cassazione ripercorre la vicenda e le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza recente e, soprattutto da quest’ultima ( cfr. ordinanza n. 6919 del marzo 2018), la Corte ora prende le distanze poiché proprio pochi mesi fa erano stati individuati una serie di punti, cinque per la precisione, che giustificano la compressione del diritto all’oblio a favore di quello di cronaca. Tra questi, l’interesse effettivo e attuale alla diffusione della notizia, la notorietà della persona interessata, le modalità utilizzate per dare l’informazione, la concessione di un dritto di replica.

Un elenco non chiarissimo, afferma ora la Cassazione, che potrebbe condurre a un’eccessiva riduzione dei casi di prevalenza dell’oblio, sino a renderlo di fatto inefficace. Tanto più che nel frattempo, sottolinea l’ordinanza di remissione, è entrato in vigore il Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali, con una circostanziata disciplina dei casi in cui è possibile, da parte della persona interessata, la richiesta di rimozione dei dati personali che la riguardano (cfr. art. 17 GDPR 679/2016). L’ordinanza citata conclude osservando che l’assetto assai delicato dei rapporti tra diritto all’oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero rende “ormai indifferibile” l’individuazione di criteri inequivocabili di riferimento, che permettano agli operatori del diritto di conoscere i presupposti che autorizzano la presentazione della domanda per impedire l’ulteriore diffusione di una notizia legittimamente pubblicata in passato ma che nel presente potrebbe pregiudicare diritti fondamentali del soggetto cui si riferisce.

Trovare un equilibrio non è facile…ora la parola alle Sezioni Unite della Cassazione.

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Pietro

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